Sez. 2, Sentenza n. 5014 del 24/10/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149043 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE SUL PIANO OGGETTIVO - CAPACITA ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - VALUTAZIONE SUL PIANO OGGETTIVO - CAPACITA ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - SUSSIDIARIETA DEL CRITERIO.*
Ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art 61 n 7 cod pen la Rilevanza del danno deve essere valutata sul piano oggettivo prescindendo dalla capacita economica del danneggiato. Questa integra un elemento sussidiario di valutazione che puo essere preso in considerazione solo se la stima del danno in se non consente di stabilire se esso sia di rilevante gravita. (Conf mass n 143749; (Conf mass n 142044; (Conf mass n 141264).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)