Sez. 1, Sentenza n. 1792 del 30/07/1984 Cc. (dep. 24/09/1984) Rv. 165655 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA - AMBITO DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA - AMBITO DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
In ipotesi di ricorso avverso ordinanza emessa su istanza di riesame di un ordine o mandato di cattura, il Sindacato di legittimità deve essere esercitato, anche nel caso di cattura obbligatoria, sulla adeguatezza e congruità della motivazione in ordine all'esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza e l'annullamento senza rinvio è consentito in Sede di legittimità sia quando l'illegittimità della custodia emerga indiscutibilmente e senza nuovi apprezzamenti di fatto (come in caso di titolo di reato che non consenta la cattura; di ordinanza di conferma del provvedimento di cattura emessa oltre i termini di cui all'art. 263 ter cod. proc. pen.), ma anche quando dal provvedimento di cattura e dall'ordinanza di riesame (costituente, nel loro insieme, il titolo per la restrizione della libertà personale) non emerga una motivazione idonea in ordine alla sussistenza degli indizi oppure all'opportunità di emissione del provvedimento facoltativo, sicché il relativo potere risulti illegittimamente esercitato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)