Sez. 4, Sentenza n. 1986 del 02/09/1985 Cc. (dep. 10/09/1985) Rv. 170311 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA PER ISTANZA DI RIESAME (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA E DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DA QUESTA CONFERMATO - CASI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA PER ISTANZA DI RIESAME (TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ) - RICORSO PER CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELL'ORDINANZA IMPUGNATA E DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DA QUESTA CONFERMATO - CASI.*
In Sede di ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della libertà pronunciata su istanza di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, la Corte di Cassazione può procedere all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di cattura da questa confermato sia quando la illegittimità della custodia cautelare emerga immediatamente, senza che siano necessari nuovi apprezzamenti di fatto (come nei casi in cui il titolo del reato contestato non consenta la cattura ovvero l'ordinanza di conferma del provvedimento restrittivo risulti pronunciata dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 263 ter cod. proc. pen.), sia quando dalla combinazione del provvedimento di cattura e dell'ordinanza confermativa emessa in Sede di riesame non emerga una motivazione idonea in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell'imputato contro il quale il provvedimento restrittivo è stato adottato o alla opportunità di emettere il provvedimento facoltativo, cosicché il relativo potere risulti illegittimamente esercitato. (V mass n 166452; (V mass n 165655; (V mass n 165649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)