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Sez. 1, Sentenza n. 3734 del 17/11/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174861 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - GENERICA INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - ORDINANZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ SU ISTANZA DI RIESAME - MANCATA INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DIFETTOSA DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DI ENTRAMBI I PROVVEDIMENTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174861-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - GENERICA INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - SPECIFICAZIONE DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - ORDINANZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ SU ISTANZA DI RIESAME - MANCATA INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DIFETTOSA DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DI ENTRAMBI I PROVVEDIMENTI - NECESSITÀ.*

Ai fini della legittima emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, non è sufficiente, in seguito alla modificazione dell'art. 264 cod. proc. pen., operata dall'art. 10 legge 12 agosto 1982, n.532, la generica indicazione delle fonti e dei tipi di prova, ma occorre che, pur con la dovuta concisione, sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa - ne consegue che, sebbene la motivazione difettosa del provvedimento di coercizione possa essere integrata dalla ordinanza del tribunale del riesame, allorché tale integrazione manchi, l'annullamento per difetto di motivazione non può arrestarsi all'ordinanza predetta ma deve risalire fino al mandato o all'ordine di cattura. Infatti, il difetto di motivazione del provvedimento coercitivo, che non si risolve e trasforma in un vizio dell'ordinanza di riesame, rimane integro e comporta l'annullamento del provvedimento viziato. (Conf mass n 170311; (Conf mass n 170107; (Conf mass n 170106; (Conf mass n 165655).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)