diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11909 del 06/05/2021 (Rv. 661254 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia pensionistica - Prestazioni già liquidate - Ricalcolo - Decadenza triennale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011 - Applicabilità - Decorrenza del termine - Dalla data di entrata in vigore della novella - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661254-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)