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Sez. L - , Sentenza n. 29754 del 15/11/2019 (Rv. 655717 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità anche alle situazioni in essere - Decorrenza dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655717-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, il termine di decadenza introdotto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 326 del 2003), la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003 (conv. con modif. in l. n. 47 del 2004), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 anche nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla predetta data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47, DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)