diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17686 del 02/09/2004 (Rv. 576634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Limiti all'ammissione - Portata - Conseguenze - Nuova consulenza tecnica o rinnovazione di quella espletata - Giudice - Potere di disporla - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, il quale, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, può ben avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (e ritenuta non esauriente o soddisfacente allo scopo), salva la sola ipotesi in cui la consulenza, piuttosto che come mezzo di valutazione, si ponga come mezzo di acquisizione delle prove. Infatti, nell'ipotesi di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nella applicazione del principio di diritto enunciato, può comportare la valutazione di altri fatti la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione, e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)