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Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005 (Rv. 581689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Processo ad istruzione "chiusa" - Configurabilità - Conseguenze - Integrazioni alle prove testimoniali - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il "dictum" della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove; tuttavia è in facoltà delle parti chiarire e rendere più espliciti gli articolati di prova testimoniale in precedenza dedotti, soprattutto se le integrazioni proposte, in quanto chiarificatrici del fatto già compiutamente descritto, avrebbero potuto essere sollecitate nel corso dell'interrogatorio del teste, dalle parti o dal giudice ai sensi dell'art. 253 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)