Sez. U, Sentenza n. 12793 del 13/12/1995 (Rv. 495060 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI) | Rimborso delle spese degli istituti tecnici da parte delle amministrazioni provinciali - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Litisconsorzio necessario con lo Stato - Insussistenza.
ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI)
Le controversie aventi ad oggetto il rimborso, da parte delle amministrazioni provinciali, delle spese sostenute dagli istituti tecnici industriali ai sensi dell'art. 144 lett. e) del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 concernono diritti soggettivi scaturenti direttamente dalla legge e sono quindi devolute alla cognizione del giudice ordinario. In siffatte controversie lo Stato non è litisconsorte necessario sicché non deve essere ordinata nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)