Sez. 1, Sentenza n. 4730 del 23/07/1981 (Rv. 415460 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI DI CASA DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - BENEFICI FISCALI - DECADENZA PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE - IMPOSTA DOVUTA - NATURA - SOGGETTI PASSIVI - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 53 COST - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI DI CASA DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - BENEFICI FISCALI - DECADENZA PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLA COSTRUZIONE - IMPOSTA DOVUTA - NATURA - SOGGETTI PASSIVI - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 53 COST - INSUSSISTENZA.*
L'imposta dovuta a seguito della decadenza - per mancata realizzazione della costruzione sull'area compravenduta (fatta oggetto, nella specie di successivo trasferimento) o per altra causa - dall'agevolazione tributaria prevista, in materia d'imposta di registro, per i trasferimenti a titolo oneroso di aree per la costruzione di case di abitazione non di lusso non ha natura complementare, ma ordinaria e principale e al pagamento di essa (nonche dei relativi interessi, decorrenti non dal giorno in cui si e realizzata la decadenza bensi da quello in cui e avvenuta la registrazione agevolata) e tenuto - in forza del principio della solidarieta dell'obbligazione tributaria, non derogato dall'art 1 del DL 11 dicembre 1967 n 1150 - anche l'alienante, ancorche la decadenza del beneficio non sia a lui addebitabile. L'interpretazione della norma citata nel senso che essa non deroga al principio della solidarieta non pone la norma stessa in contrasto con i principi dell'uguaglianza e della necessaria corrispondenza del tributo alla capacita contributiva del cittadino (artt 3 e 53 della Costituzione); ne, ad escludere la solidarieta dell'alienante nel caso di decadenza dall'agevolazione tributaria, puo assumere rilievo la disposizione dell'art 55 del DPR 26 ottobre 1972 n 634, in quanto detta norma, che ha carattere innovativo, prevede la responsabilita di una sola delle parti, nel caso di fatto ad essa imputabile, in riferimento all'imposta avente natura complementare e non gia principale. (V 2552/79, mass n 398878; (V 3369/77, mass n 386919; (V 3029/73, mass n 366748; (Conf 4227/80, mass n 408099).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 1, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)