Sez. 1, Sentenza n. 2552 del 03/05/1979 (Rv. 398878 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - COMPRAVENDITA DI AREA FABBRICABILE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - DECADENZA CONSEGUENTE ALLA RIVENDITA DEL BENE SENZA L'ESECUZIONE DELLE PREVISTE COSTRUZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ED INTERESSI DI MORA - PAGAMENTO - OBBLIGO SOLIDALE DEL VENDITORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 93 DEL RD N 3269 DEL 1923 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - COMPRAVENDITA DI AREA FABBRICABILE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - DECADENZA CONSEGUENTE ALLA RIVENDITA DEL BENE SENZA L'ESECUZIONE DELLE PREVISTE COSTRUZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO ED INTERESSI DI MORA - PAGAMENTO - OBBLIGO SOLIDALE DEL VENDITORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 93 DEL RD N 3269 DEL 1923 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'imposta di registro ed i relativi interessi di mora, dovuti con riguardo a compravendita di area edificabile, a seguito di rivendita del bene da parte dell'acquirente che non abbia eseguito costruzioni, e di conseguente decadenza dalle agevolazioni concesse dalla legge 2 luglio 1949 n 408 (e successive modificazioni), gravano solidalmente anche sul venditore, ai sensi e sotto il vigore dell'art 93 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, il quale non trova alcuna deroga nelle Disposizioni della menzionata legge. Cio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art 3 della Costituzione, ne sotto il profilo della disparita di trattamento in danno di detto venditore, il quale, come si giova di un beneficio accordato in vista di un futuro comportamento dell'acquirente, cosi e tenuto al pagamento dell'imposta in caso di mancato verificarsi di quel comportamento, ne sotto il profilo della diversita della disciplina introdotta in materia dalla nuova legge di registro di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 634, rientrando nei poteri del legislatore di modificare nel tempo la regolamentazione di determinati rapporti giuridici. (V 3369/77, mass nn 386917 386919; (V 3029/73, mass n 366748).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)