Sez. L, Sentenza n. 2812 del 23/03/1994 (Rv. 485888 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - Prestazioni | Indennità postsanatoriale, inizialmente non corrisposta, ma poi erogata, a seguito del successivo ricovero dell'assicurato, nello stesso periodo di godimento dell'indennità giornaliera - Disciplina ex art. 80, terzo comma, R.D. n. 1422 del 1924 - Applicabilità - Esclusione - Irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - Prestazioni
In tema di prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 14 dicembre 1970 n. 1088, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 80 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 - secondo cui, in deroga alla disciplina comune dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) le rettifiche di eventuali errori dell'I.N.P.S. nella liquidazione di pensioni non hanno effetto sui pagamenti già effettuati ove non sussista dolo del percettore - non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'indennità postsanatoriale, inizialmente non corrisposta, venga successivamente erogata, a seguito del successivo ricovero dell'assicurato, nello stesso periodo di godimento della relativa indennità giornaliera (in contrasto con il divieto stabilito dall'art. 2 della stessa legge n. 1088/1970), trattandosi di un caso in cui la prestazione previdenziale diviene non dovuta a causa del fatto sopravvenuto; nella medesima ipotesi non trova del resto applicazione la regola di irripetibilità successivamente stabilita dall'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, che riguarda esclusivamente le prestazioni erogate dai fondi e dalle gestioni indicate nella stessa norma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 2, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)