Sez. L, Sentenza n. 8518 del 19/11/1987 (Rv. 456049 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI - IN GENERE - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - che, derogando alla disciplina comune dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), prevede che le rettifiche di eventuali errori dell'INPS nella liquidazione di pensioni non hanno effetto sui pagamenti già effettuati ove non sussista dolo del percettore - trova applicazione anche alle prestazioni dell'Assicurazione contro la tubercolosi, atteso che il richiamo contenuto nell'art. 1 del R.d. 7 giugno 1928 n. 1343 (regolamento per l'esecuzione del R.d.l. 27 ottobre 1927 n. 2055, istitutivo dell'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) alle Disposizioni del suddetto regolamento n. 1422, in quanto applicabili, si riferisce anche alla speciale disciplina posta dall'art. 80 cit., avendo il legislatore inteso equiparare - quanto al regime delle prestazioni - l'Assicurazione contro la tubercolosi a quella per l'Invalidità e la vecchiaia. (V 6148/87, mass n 454466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/10/1927 num. 2055, Regio Decr. 07/06/1928 num. 1343 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)