Sez. L, Sentenza n. 2282 del 09/03/1994 (Rv. 485624 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Mancanza o inesistenza giuridica - Sanatoria "ex tunc" per costituzione dell'appellato o per rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Tempestività del deposito dell'atto di appello - Irrilevanza - Costituzione o rinnovazione predette successive alla scadenza del termine per impugnare - Persistenza della preclusione del giudicato per effetto della tempestività del deposito dell'appello - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, il tempestivo deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice adito non implica che la materiale mancanza o la giuridica insistenza della successiva notificazione - quale si verifica per effetto di erronea esecuzione della medesima alla parte personalmente presso la cancelleria del giudice "a quo" - sia suscettibile di sanatoria "ex tunc", per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291, atteso che un consimile effetto retroattivo è incompatibile con la natura radicale del vizio ed in effetti previsto con esclusivo riguardo ai casi di semplice nullità. Ne consegue che né la costituzione né la rinnovazione sono idonei a determinare, nei casi suddetti, la regolare instaurazione del contraddittorio - ed ad consentire che l'originaria tempestività del deposito del ricorso continui a spiegare effetto preclusivo del giudicato - allorché abbiano luogo solo dopo la scadenza del termine di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)