Sez. L, Sentenza n. 5401 del 12/05/1993 (Rv. 482310 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Mancanza o nullità - Conseguenze - Fissazione di una nuova udienza e della rinnovazione della notificazione - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine per impugnare, mentre la notifica di esso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce un elemento, esterno alla fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado, attraverso il quale si realizza la "vacatio in ius". Pertanto, la mancanza o la nullità di tale notifica non comporta inammissibilità o improcedibilità del gravame, ma (ove non sanata dalla costituzione dell'appellato) determina soltanto la necessità della fissazione di una nuova udienza e della rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)