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Sez. 4, Sentenza n. 27393 del 22/03/2018 Ud. (dep. 14/06/2018) Rv. 273726 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Prescrizione del reato prima della decisione di primo grado - Giudice di appello - Revoca delle statuizioni civili - Necesità - Ricorso per cassazione della parte civile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273726-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto dalla parte civile avverso tale sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)