Sez. 2, Sentenza n. 5705 del 29/01/2009 Ud. (dep. 10/02/2009) Rv. 243290 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Estinzione del reato prima della decisione di primo grado - Erronea pronunzia del giudice di primo grado anche sugli effetti civili - Giudice dell'impugnazione - Obblighi.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE
Il giudice dell'impugnazione, accertata che la causa estintiva del reato - prescrizione o amnistia - è intervenuta prima dell'emissione della sentenza oggetto di gravame ed erroneamente non è stata rilevata da quel giudice, deve annullare le statuizioni civili da questi pronunciate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)