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Sez. 2, Sentenza n. 5705 del 29/01/2009 Ud. (dep. 10/02/2009) Rv. 243290 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Estinzione del reato prima della decisione di primo grado - Erronea pronunzia del giudice di primo grado anche sugli effetti civili - Giudice dell'impugnazione - Obblighi.
Stato
decisa il 2009-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243290-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

Il giudice dell'impugnazione, accertata che la causa estintiva del reato - prescrizione o amnistia - è intervenuta prima dell'emissione della sentenza oggetto di gravame ed erroneamente non è stata rilevata da quel giudice, deve annullare le statuizioni civili da questi pronunciate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)