Sez. 2, Sentenza n. 1669 del 23/03/1979 (Rv. 398023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
E nulla la sentenza di appello che, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, a torto negata dal primo giudice, decida la causa nel merito, anziche rimandare le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell'art 353 cod proc civ, e tale nullita, derivando dall'inosservanza del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, e rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione. (Conf 94/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)