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Sez. 2, Sentenza n. 1669 del 23/03/1979 (Rv. 398023 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398023-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

E nulla la sentenza di appello che, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, a torto negata dal primo giudice, decida la causa nel merito, anziche rimandare le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell'art 353 cod proc civ, e tale nullita, derivando dall'inosservanza del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, e rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione. (Conf 94/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)