Sez. U, Sentenza n. 3949 del 05/07/1984 (Rv. 435922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - DECISIONE NEL MERITO IN LUOGO DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
La nullità della sentenza del giudice d'appello, la quale, affermando la giurisdizione negata dal primo giudice, abbia deciso nel merito, anziché rimettere le parti in primo grado (art. 353 cod. proc. civ.), è rilevabile anche d'ufficio in Sede di legittimità, vertendosi in tema di violazione del principio d'ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione. (Conf 1669/79, mass n 398023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)