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Sez. L, Sentenza n. 25550 del 18/12/2015 (Rv. 638088 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Indennità di posizione organizzativa prevista dal c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998-2001 - Sussistenza del diritto prima del completamento della procedura contrattuale - Esclusione - Conseguenze - Perdita di "chance" da omessa istituzione - Esclusione - Svolgimento di mansioni assimilabili - Irrilevanza - Violazione obblighi di correttezza e buona fede - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638088-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di indennità di posizione organizzativa, prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. per gli enti pubblici non economici 1998-2001, posto che il relativo diritto può venire ad esistenza solo con il perfezionamento degli adempimenti organizzativi e della procedura concertata di cui agli artt. 18 e 19 del medesimo accordo collettivo, prima dell'istituzione delle relative posizioni non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che assuma l'elevata probabilità di esserne destinatario, restando irrilevante l'espletamento di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita, ed esclusa la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede se la lunghezza della procedura non sia imputabile all'inerzia dell'ente (nella specie, l'INPDAP).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1375, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 17, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 18, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)