Sez. L, Sentenza n. 5579 del 28/11/1978 (Rv. 395362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*
L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale, di cui all'art 329 capoverso, cod proc civ, opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e allorquando le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dall'altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisce il necessario presupposto. (Conf 1650/77, mass n 385362; (Conf 1980/73, mass n 365099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)