diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5579 del 28/11/1978 (Rv. 395362 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395362-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - REQUISITI.*

L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale, di cui all'art 329 capoverso, cod proc civ, opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e allorquando le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dall'altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisce il necessario presupposto. (Conf 1650/77, mass n 385362; (Conf 1980/73, mass n 365099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)