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Sez. 2, Sentenza n. 5142 del 11/01/1982 Ud. (dep. 22/05/1982) Rv. 153791 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - RILEVANZA SUSSIDIARIA DEL CRITERIO.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153791-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - CAPACITÀ ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - RILEVANZA SUSSIDIARIA DEL CRITERIO.*

L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere accertata in base ad un criterio oggettivo di valutazione, che prescinda, di norma, dalla capacità economica del danneggiato che può essere valutata solo in via sussidiaria. (Conf mass n 151652 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)