Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 12/12/1984 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168785 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFESO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFESO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In tema di applicazione della circostanza aggravante di cui allo art. 61 n. 7 cod. pen., la Determinazione del danno va effettuata in relazione alla obiettiva entità dello stesso, così come è cagionato. Ne consegue che, quando il danno risulta di per sè rilevante, non occorre fare riferimento alle condizioni economiche dell'offeso dal reato, in quanto si è configurata in maniera oggettiva quella maggiore lesione giuridica che costituisce la ragione della aggravante. (nella specie la Corte ha ritenuto che il danno patito di l. 20 milioni rappresenti un danno di rilevante gravità, con l'esclusione di ogni indagine sulle capacità economiche della parte offesa). (V mass n 153791; (V mass n 153410; (V mass n 151026).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)