Sez. 5, Sentenza n. 8244 del 13/02/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173567 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO DERIVATO ALLA MASSA DEI CREDITORI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO DERIVATO ALLA MASSA DEI CREDITORI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, della legge fallimentare occorre aver riguardo al danno che sia derivato alla massa dei creditori direttamente dalla Mancanza dei libri e delle scritture contabili prescritte dalla legge. Per la Determinazione di tale danno deve farsi riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla differenza che la Mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato. (Conf mass n 170645; (Conf mass n 166981; (Conf mass n 135980).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)