Sez. 5, Sentenza n. 6959 del 14/03/2008 (Rv. 602732 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Qualificazione conferita dalle parti o dal giudice civile - Intangibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria e del giudice tributario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di contestazione della natura definitiva di una compravendita.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, la qualificazione conferita agli atti dalle parti o dal giudice civile non è intangibile né da parte del giudice tributario, il quale ha il potere di valutare incidentalmente tutte le questioni che, connaturalmente estranee alla sua giurisdizione sono decisive ai fini della soluzione della controversia devolutagli, né da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, facendosi carico del relativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) i contratti sottoscritti dal contribuente, per farne valere la simulazione, e comunque per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile. (Fattispecie riguardante l'assoggettamento ad imposta proporzionale di una scrittura privata per la quale era pendente un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della natura di proposta di vendita, preliminare di vendita o vendita vera e propria).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1981 num. 131 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)