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Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024 Ud. (dep. 08/04/2024) Rv. 286175-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotte susseguenti al reato - Integrale o parziale adempimento del debito tributario - Rilevanza.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286175-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)