Sez. 3, Sentenza n. 13218 del 20/11/2015 Ud. (dep. 01/04/2016) Rv. 266570 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omesso versamento dell'Iva - Causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l'omesso versamento di 270.703 euro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)