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Sez. 3 - , Sentenza n. 12906 del 13/11/2018 Ud. (dep. 25/03/2019) Rv. 276546 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - Omissione di poco superiore alla soglia di punibilità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276546-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000, 00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.(Nella specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)