Sez. 3 - , Sentenza n. 20778 del 28/06/2022 (Rv. 665113 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Richieste risarcitorie eccedenti il limite del massimale - Deposito del massimale ex art. 140 cod. ass. - Necessità - Omissione - Conseguenze in tema di "mala gestio" dell'assicuratore.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l'assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell'art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell'adempimento, tanto nei confronti dell'assicurato quanto nei confronti dei danneggiati.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)