Sez. U - , Sentenza n. 28468 del 30/09/2022 (Rv. 665681 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Disciplinare avvocato - Udienza ex art. 59, lett. d), della l. n. 247 del 2012 - Disciplina per l'emergenza Covid - Applicazione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, l'art. 59, lett. d), della l. n. 247 del 2012 qualifica come "udienza dibattimentale", e non come semplice riunione, la fase dinanzi al Consiglio dell'Ordine distrettuale e ciò in ragione della funzione giustiziale svolta da tale organo; al relativo procedimento si applica, pertanto, la disciplina per l'emergenza Covid, con sospensione dei termini ex art. 103, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59 lett. D, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)