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Sez. 5, Sentenza n. 1342 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289191-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Questione deducibile dinanzi alla Corte di cassazione - Omessa deduzione in appello - Indagini di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289191-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)