Sez. 5, Sentenza n. 1342 del 30/10/2025 Ud. (dep. 13/01/2026) Rv. 289191-02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Questione deducibile dinanzi alla Corte di cassazione - Omessa deduzione in appello - Indagini di merito - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, non possono essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono indagini di merito, atteso che il limite del "devolutum" può essere superato solo per violazioni di legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)