Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 08/06/1968 (Rv. 333653 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA.*
I vizi della notificazione dell'atto di appello sono sanati, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio dell'appellato. (Conf. 1965-67, massima n. 328949 2423-66, massima n. 324690 1141-66, massima n. 322287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)