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Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 08/06/1968 (Rv. 333653 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333653-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA.*

I vizi della notificazione dell'atto di appello sono sanati, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio dell'appellato. (Conf. 1965-67, massima n. 328949 2423-66, massima n. 324690 1141-66, massima n. 322287).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)