diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 05/05/1966 (Rv. 322287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGHI DI NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - MODALITA.*
Stato
decisa il 1966-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGHI DI NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO STABILITO DALLA LEGGE - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - MODALITA.*

La notificazione della impugnazione in luogo diverso da quello stabilito dalla legge importa non gia l'inesistenza bensi la nullita della notificazione medesima. Sicche tale nullita e soggetta a sanatoria ex tunc attraverso il procedimento di cui all'art.291 cod.proc.civ., ovvero per effetto di Costituzione della parte nei cui confronti la notificazione e stata effettuata, anche se la Costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per l'impugnazione. Tale principio e applicabile anche in tema di notificazione del ricorso per Cassazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)