Sez. L, Sentenza n. 28291 del 21/12/2005 (Rv. 585817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Obbligazione contributiva del datore di lavoro - Effetto automatico - Atteggiamento processuale del lavoratore nel giudizio di impugnazione del recesso - Irrilevanza - Fattispecie
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
L'obbligazione contributiva che, da lato attivo, ha come titolare l'ente gestore della previdenza, nasce dagli effetti dell'ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato non condizionandone la portata l'atteggiamento processuale assunto dal lavoratore nel giudizio di impugnazione del recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto necessaria la richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)