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Sez. L, Sentenza n. 3487 del 07/03/2003 (Rv. 560997 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione di lavoratore licenziato - Successiva transazione implicante l'estinzione del rapporto lavorativo - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560997-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)