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Sez. 3, Sentenza n. 12195 del 29/10/1999 (Rv. 530845 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - "Dies a quo" - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530845-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In tema di contratti agrari, qualora il rapporto "inter partes" (nella specie, affitto a coltivatore diretto) abbia avuto inizio nel corso dell'annata agraria 1959-1960 (nella specie, il 15 agosto 1960), la proroga applicabile "ex lege" deve ritenersi quella prevista dall'art. 2, lettera d) legge 203 del 1982 (durata ulteriore di quattordici anni) e non quella di cui alla successiva lettera e) del medesimo articolo (durata ulteriore di 15 anni), applicandosi quest'ultima disposizione esclusivamente ai rapporti iniziati in epoca successiva all'annata agraria 1959 - 1960.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)