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Sez. 3, Sentenza n. 8220 del 11/09/1996 (Rv. 499550 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - Termine iniziale - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 1996-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499550-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

Nell'art. 2 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - il quale dispone che per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e per quelli in regime di proroga la durata è fissata "se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1939-1940 o nel corso della medesima..in dieci anni" e che "la durata prevista...decorre dalla entrata in vigore della presente legge" - l'espressione "la durata prevista...decorre dalla entrata in vigore della presente legge" deve essere letta come facente riferimento ad un numero di annate agrarie a decorrere dalla prima utile con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge, cioè dall'11 novembre 1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)