diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 20/01/2006 (Rv. 586551 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Proroga - Scadenza - "Dies a quo" - Determinazione relativa a rapporto iniziato durante l'annata agraria 1959 - 1960 - Criteri.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586551-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In materia di contratti agrari, qualora il rapporto "inter partes" (nella specie, affitto a coltivatore diretto) abbia avuto inizio nel corso dell'annata agraria 1959-1960 (nella fattispecie, il 15 settembre 1960), la proroga applicabile "ex lege" deve essere individuata in quella prevista dall'art. 2, lettera d), della legge n. 203 del 1982 (che pone riferimento alla durata ulteriore di quattordici anni) e non con riguardo a quella indicata nella successiva lettera e) del medesimo articolo (in cui si prevede la durata ulteriore di 15 anni), applicandosi quest'ultima disposizione esclusivamente ai rapporti iniziati in epoca successiva all'annata agraria 1959-1960, sul presupposto che il legislatore, avuto riguardo allo "scadenzario" dei termini di proroga risultante dal citato art. 2 della menzionata legge n. 203 del 1982, ebbe a prevedere espressamente proprio l'eventualità di un rapporto sorto nel corso di una certa annata agraria, assoggettandolo, nonostante ciò, alla stessa disciplina relativa ai rapporti nati in coincidenza con l'inizio dell'annata agraria.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)