Sez. 1, Sentenza n. 3297 del 20/04/1990 (Rv. 466748 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - CITAZIONE - NECESSITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN CITAZIONE - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - CITAZIONE - NECESSITÀ - CONVERSIONE DEL RICORSO IN CITAZIONE - CONDIZIONI.*
In caso di mancato accordo degli interessati sul modo di distribuire l'indennità di espropriazione (art. 56 legge 25 giugno 1865 n. 2359), l'opposizione al suo pagamento in favore del proprietario espropriato da parte del terzo che vanta diritti sulla stessa introduce una controversia su diritti soggettivi, ponendosi il diritto fatto valere dall'opponente in contrapposizione con quelli del proprietario e degli altri eventuali interessati. Pertanto, in Mancanza di Disposizioni specifiche che ne disciplinino le modalità e le forme, detta opposizione, va proposta nella Forma ordinaria della citazione, senza che sia possibile la conversione del ricorso in citazione, ove manchi la convocazione a comparire ad un'udienza fissa specificamente indicata, e così, ancorché ne venga effettuata la notificazione alla controparte, l'idoneità a raggiungere lo scopo dell'instaurazione di un compiuto rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)