Sez. 1, Sentenza n. 10785 del 04/11/1997 (Rv. 509450 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio relativo - Natura - Giurisdizionale - Limiti - Principio della domanda - Applicabilità - Ordine di deposito delle somme - Aventi diritto - Attribuzione delle singole poste - Procedimento camerale - Mancato accordo sulla distribuzione dell'indennità - Conseguenze - Instaurazione di un procedimento contenzioso - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. opposizione alla stima non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, caratterizzandosi, invece, come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa - anche se non articolata in via formalmente riconvenzionale -, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa, compiendo, per l'effetto, una rivalutazione dell'intero immobile espropriato. La conseguente decisione, di carattere meramente determinativo, si riferisce, così, al valore dell'immobile espropriato (quale risulta dal provvedimento ablatorio e dagli atti preordinati), interviene tra l'espropriante ed "i proprietari e gli altri interessati" (i primi identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali, con possibilità di estensione ad eredi o aventi causa, i secondi immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero addirittura in conflitto con la posizione dei proprietari), ed ha contenuto giurisdizionale limitatamente all'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, lasciando impregiudicata l'attribuzione delle singole poste, cui è preordinato un apposito procedimento camerale (rientrante, per ragioni di valore, nella competenza del pretore ovvero del tribunale nella cui circoscrizione è ubicato il fondo espropriato), volto allo svincolo pagamento delle somme comunque depositate, e con implicazioni che possono legittimamente dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie, in caso di controversia fra i vari pretendenti alle somme dovute.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)