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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 12/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204384 - 01

Sanità pubblica - In genere | Attività di riutilizzo di residui di origine vegetale ed animale - Disciplina - Fattispecie: sottoprodotti di macellazione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204384-01

Sanità pubblica - In genere

Il D.L. 8 novembre 1995, n. 463, che detta disposizioni sul riutilizzo dei residui di produzione o consumo nonché sullo smaltimento dei rifiuti, esclude da tale disciplina (art. 3, comma primo, lett.b) le attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale "oggetto di specifiche norme di carattere igienico sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia". I rifiuti di origine animale sono disciplinati infatti dal D.Lgv. 14 dicembre 1992, n. 508 di attuazione di direttiva C.E.E.. Ne consegue che nella speciale materia del riutilizzo dei residui, avente una propria disciplina, non si applicano le generali disposizioni di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, sempre che i residui siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo. (Nella specie, risultando acclarato che i sotto prodotti della macellazione della società dei ricorrenti erano effettivamente ed oggettivamente utilizzati per mangimi per uso zootecnico, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto il fatto punibile ex d.P.R. n. 915/82 per mancanza di autorizzazione, è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato, essendo disciplinato esclusivamente dal D.Lgs n. 508 del 1992).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 508, Decreto Legge 08/11/1995 num. 463 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)