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Sez. 3, Sentenza n. 8520 del 16/01/2002 Ud. (dep. 04/03/2002) Rv. 221273 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Scarti animali - Riconducibilità alla disciplina di cui al D. Lgs n. 22 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221273-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, configura l'ipotesi di reato di cui agli artt. 30 e 51 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di scarti animali non trattati in assenza della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti la gestione dei rifiuti, atteso che la esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 8, comma 1, del citato decreto n. 22 per le carogne ed altri rifiuti agricoli specificamente indicati, non può estendersi agli scarti animali in quanto le esclusioni dall'ambito di una normativa devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le esclusioni dal regime del citato decreto operano soltanto allorquando le categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge, e tale non può essere considerato il D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 che regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione per i quali rimane la operatività del decreto n. 22 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)