Sez. 3, Sentenza n. 12844 del 05/02/2009 Cc. (dep. 24/03/2009) Rv. 243114 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Sottoprodotti d'origine animale - Esclusione dalla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni - Modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 4 del 2008 - Irrilevanza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al testo originario dell'art. 185, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1774 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n) D.Lgs. n. 152 del 2006. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione del principio di specialità tra le due discipline trova riscontro anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 art. 22 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 03/10/2002 num. 1774, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)