Sez. L, Sentenza n. 7535 del 13/08/1996 (Rv. 499206 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Compiute attraverso una pluralità di azioni o omissioni - Continuazione - Applicabilità alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie - Estensione ad altre materie - Stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a tempo parziale da comunicare all'organo competente - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI
Il beneficio della continuazione nella violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative è previsto dall'art. 8, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11) limitatamente alla materia della previdenza ed assistenza obbligatorie e non è applicabile, trattandosi di norma di natura eccezionale, al di la di tale ambito, ed in particolare nell'ipotesi di più violazioni delle norme che impongono di stipulare per iscritto il contratto di lavoro a tempo parziale e di darne comunicazione al competente Ispettorato del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)