Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 17/03/1994 (Rv. 485776 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni | Illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689 del 1981 - Pluralità di violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni o di omissioni - Continuazione - Applicabilità - Esclusione - Violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria - Continuazione - Applicabilità.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni
L'istituto della continuazione non trova applicazione per gli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689 del 1981 - con esclusioni delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per le quali la legge n. 11 del 1986 ha modificato l'art. 8 della legge n. 689 cit. -, atteso che il regime previsto dall'art. 8, primo comma, della legge n. 689 del 1981 per l'ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione non può essere interpretativamente esteso al diverso caso di più violazioni compiute attraverso una pluralità di azioni o di omissioni, quand'anche esecutive di un unico disegno (per il cui accertamento, peraltro, è richiesta un'indagine psicologica normalmente irrilevante per la sussistenza dell'illecito amministrativo). (V. Corte Cost. ord. 421/87, P.D. 14063; 468/89, P.D. 32661).
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)