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Sez. L, Sentenza n. 16620 del 05/11/2003 (Rv. 567906 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI | Continuazione - Applicabilità alle sole violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie - Estensione ad altre materie - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di violazione di norme sul collocamento e il lavoro a tempo parziale.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567906-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITÀ DI VIOLAZIONI

La continuazione degli illeciti, per i quali sono comminate sanzioni amministrative, è prevista dall'art. 8, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiunto dall'art. 1 - sexies del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, solo per la violazione di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non può essere applicata analogicamente o estensivamente, al di fuori di tale ambito, atteso il carattere eccezionale della disposizione che ne reca la previsione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la continuazione a violazioni di norme in materia di collocamento e di lavoro a tempo parziale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)