Sez. 1, Sentenza n. 1616 del 15/02/1995 (Rv. 490439 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Quantificazione - Condizioni concorrenti alla quantificazione - Accertamento - Periodo precedente e periodo successivo alla separazione - Diversa rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La disposizione dell'art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - sulla quantificazione dell'assegno divorzile, imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla stessa devono essere valutate anche "in rapporto alla durata del matrimonio", comporta una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali - quello che decorre dalla stipulazione alla separazione e quello successivo alla separazione - sotto il profilo probatorio. Infatti, solo il periodo che arriva alla separazione corrisponde alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e può fungere, quindi, da parametro "presuntivo" di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il periodo successivo alla separazione, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)