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Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 02/03/1994 (Rv. 485535 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno di mantenimento - Adempimento automatico - Disciplina ex art. 5, comma settimo, legge n. 898 del 1970 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485535-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere

La disposizione dell'art. 5, comma settimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo novellato dall'art. 10 dela legge 6 marzo 1987 n. 74), che ha previsto l'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, salvo che esso venga escluso dal giudice in caso di palese iniquità, va applicata analogicamente, in materia di separazione dei coniugi, all'assegno di mantenimento, attesa la funzione eminentemente assistenziale di entrambi gli assegni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)