Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 02/03/1994 (Rv. 485535 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno di mantenimento - Adempimento automatico - Disciplina ex art. 5, comma settimo, legge n. 898 del 1970 - Applicabilità .
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere
La disposizione dell'art. 5, comma settimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo novellato dall'art. 10 dela legge 6 marzo 1987 n. 74), che ha previsto l'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, salvo che esso venga escluso dal giudice in caso di palese iniquità , va applicata analogicamente, in materia di separazione dei coniugi, all'assegno di mantenimento, attesa la funzione eminentemente assistenziale di entrambi gli assegni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)