Sez. T, Ordinanza n. 9111 del 07/04/2025 (Rv. 674495-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso Iva - Pagamento oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta - Decorrenza degli interessi di mora - Richiesta di documentazione dall'Amministrazione - Computo del periodo dalla richiesta alla consegna della documentazione superiore a quindici giorni - Esclusione - Momento della richiesta integrativa - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall'istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)