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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25164 del 23/08/2022 (Rv. 665505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza del contribuente di rimborso Iva in eccedenza - Richiesta dell'Amministrazione di produzione di documenti - Sospensione della decorrenza degli interessi - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665505-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In caso di richiesta di rimborso dell'IVA versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)